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SOA superbonus, i Commercialisti chiedono chiarimenti ... Vedi piùVedi meno

SOA superbonus, i Commercialisti chiedono chiarimenti
www.edilportale.com
SOA superbonus, Consiglio Nazionale Commercialisti: i dubbi stanno causando l’ennesimo stallo nell'acquisizione dei crediti da parte delle bancheforbes.it/2023/01/24/myaedes-app-aiuta-professionisti-gestire-cantieri/ ... Vedi piùVedi meno

Questi tre ingegneri under 30 hanno creato un software per digitalizzare la gestione dei cantieri
forbes.it
Tre ingegneri under 30 hanno realizzato un software per digitalizzare la gestione dei cantieri e innovare il settore delle costruzioni.www.edilportale.com/news/2022/12/normativa/nuovo-codice-appalti-ok-del-consiglio-dei-ministri_919... ... Vedi piùVedi meno

Nuovo Codice Appalti, ok del Consiglio dei Ministri
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16/12/2022 - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare al nuovo Codice dei contratti pubblici. La riunione si è svolta dalle 13.00 alle 14.00 di oggi. Nella conferenza stampa ten...Appalti: nel nuovo Codice procedure più semplici e rapide - Ultima Ora ... Vedi piùVedi meno

Appalti: nel nuovo Codice procedure più semplici e rapide - Ultima Ora
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Semplificazione e accelerazione delle procedure, digitalizzazione di tutti i passaggi burocratici, tutela dei lavoratori e delle imprese: sono questi i 4 pilastri su cui si fonda il nuovo Codice degli...www.anticorruzione.it/-/piattaforma-telematica-non-funzionante-il-candidato-non-pu%C3%B2-essere-e... ... Vedi piùVedi meno

Piattaforma telematica non funzionante, il candidato non può essere escluso dalla gara d’appalto
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Non può essere escluso dalla gara un concorrente che ha caricato la documentazione dell’appalto sulla piattaforma telematica entro la scadenza del termine, ma non è riuscito a finalizzare l’invi...Appalti pubblici. Revisione prezzi aggiudicazione contratto ... Vedi piùVedi meno

Appalti pubblici. Revisione prezzi aggiudicazione contratto
legal-team.it
Appalti pubblici. Revisione prezzi tra aggiudicazione e stipula del contratto: possibile contrasto giurisprudenziale all’orizzonte?Caro materiali e definizione prezzi di un appalto: quale prezzario applicare? ... Vedi piùVedi meno

Caro materiali e definizione prezzi di un appalto: quale prezzario applicare?
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In fase di redazione di un progetto per un appalto di esecuzione di lavori pubblici, come considerare i rincari dei prezzi rispetto al prezzario regionale? Ecco la risposta dell'espertowww.linkedin.com/posts/ucsi-italia_codiceunicodegliappalti-consorzistabili-appaltipubblici-activi... ... Vedi piùVedi meno

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Consorzi stabili e avvalimento: via libera al “cumulo alla rinfusa” bit.ly/UCSIitalia La conferma dal Tar Sicilia: è il consorzio stabile nel ...www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-cosa-cambia-negli-appalti-pub... ... Vedi piùVedi meno

Fascicolo Virtuale dell'operatore economico: cosa cambia negli appalti pubblici
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Presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di part...Superbonus 110% o 90%, niente lavori senza sconto o cessione ... Vedi piùVedi meno

Superbonus 110% o 90%, niente lavori senza sconto o cessione
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Qual è il senso della diminuzione dell'aliquota fiscale e dei paletti imposti per le unifamiliari se ai bonus edilizi non si affianca un meccanismo di cessione che funziona?«non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del bando» ANAC. Delibera 451 / 2022 ... Vedi piùVedi meno




Anche Il Sole 24 ore di lunedì 5 settembre 2022 nello speciale "Edilizia e Territorio - realtà eccellenti" ha voluto dedicarci un articolo che ci riempie d'orgoglio e soddisfazione...un grazie soprattutto alle nostre imprese consorziate che con grande spirito di sacrificio ed abnegazione al lavoro hanno reso possibile tutto questo...👏💪 ... Vedi piùVedi meno

La nostra realtà raccontata sulla pagina di Repubblica!
orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi ma consapevoli che tanto ancora c'è da fare sempre al servizio delle nostre imprese!🤝💪 www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://roma.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-la...
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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER INAFFIDABILITÀ DELL’ OPERATORE ECONOMICO : CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE
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sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7949 del 2021, proposto da -OMISSIS- s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Len...
ISTANZA DI REVISIONE PREZZI – PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – NON SUPPORTATA DA ALCUNA PREVISIONE LEGALE (ART. 106 D.LGS. N. 50/2016)
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sul ricorso numero di registro generale 158 del 2022, proposto da Vassilli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Rampazzo e Paolo S...
Il Consorzio Artek da il suo benvenuto nella compagine consortile alle imprese DI.MA. S.R.L. con sede in ALBANO LAZIALE (RM) e GIULIA APPALTI S.R.L. con sede in AGROPOLI (SA).
Le ringraziamo per aver investito e creduto nel nostro progetto e auguriamo loro tante soddisfazioni professionali! 🤝💪
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IL CONSORZIO È IL SOLO SOGGETTO CHE DOMANDA DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA E VA A STIPULARE IL CONTRATTO CON L’AMMINISTRAZIONE IN NOME PROPRIO, ANCHE SE PER CONTO DELLE CONSORZIATE CUI AFFIDA I LAVORI; È IL CONSORZIO AD ESSERE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ANCHE QUANDO PER LA LORO ESECUZIONE SI AVVALE DELLE IMPRESE CONSORZIATE. LA CONSORZIATA ESECUTRICE NON ASSUME LA QUALIFICA DI PARTE CONTRATTUALE, CHE RIMANE IN CAPO AL CONSORZIO STABILE, MA SI LIMITA A RISPONDERE SOLIDALMENTE, INSIEME A QUEST’ULTIMO, DELLE OBBLIGAZIONI SCATURENTI DALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 06.06.2022, n. 7273
Il presente giudizio verte sulla legittimità, o meno, del mancato riconoscimento, in favore del raggruppamento di cui fa parte il Consorzio ricorrente, del punteggio previsto per la certificazione ISO 37001, non posseduta dal Consorzio Stabile … che ha partecipato alla gara in qualità di mandataria del costituendo RTI con il Consorzio Stabile … ed ha indicato la T… quale consorziata esecutrice della mandataria; sia la mandante che la consorziata esecutrice sono, invece, in possesso di tale certificazione.
Ai fini dell’inquadramento della fattispecie va, innanzi tutto, rilevato che la certificazione ISO 37001 è prevista dalla lex specialis non quale requisito per la partecipazione alla gara ma come elemento dell’offerta tecnica suscettibile di valutazione, attraverso l’attribuzione di cinque punti, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente (pag. 8 dell’atto introduttivo), l’art. 4.2 del disciplinare di gara, avente ad oggetto i requisiti di partecipazione, non costituisce idoneo parametro alla luce del quale valutare la legittimità della fattispecie al pari delle disposizioni normative (art. 47 d. lgs. n. 50/16) che consentono al consorzio stabile, ai soli fini della partecipazione alla gara, di utilizzare “qualsiasi contributo dei consorziati, senza dover ricorrere al tipico istituto dell’avvalimento” (sempre pag. 8 del ricorso).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, poi, l’allegato n. 3 al disciplinare di gara prevede che “la certificazione ISO 37001 andrà allegata all’offerta tecnica. In caso di partecipazione alla procedura in forma collettiva (RTI, consorzi, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, etc.) il punteggio relativo al presente criterio F verrà attribuito unicamente nel caso in cui detta certificazione sia posseduta da ciascun componente del soggetto collettivo impiegato nell’esecuzione del contratto (mandatarie, mandanti, consorzio, consorziate esecutrici, etc.)”.
Contrariamente a quanto prospettato nel gravame, la disposizione in esame ha una valenza “restrittiva” e non già “ampliativa” ai fini del riconoscimento del punteggio previsto per il criterio in esame.
In altri termini, la clausola deve essere interpretata nel senso che il punteggio può essere riconosciuto, nelle ipotesi di partecipazione in forma collettiva (raggruppamento temporaneo d’imprese, consorzi ordinari, consorzi stabili ecc.), solo se la certificazione è posseduta da tutti i soggetti ai quali può essere giuridicamente o materialmente riferita l’esecuzione del contratto.
Con riferimento specifico alla posizione del Consorzio Stabile …., questo ha partecipato alla gara in qualità di impresa mandataria del costituendo raggruppamento con il Consorzio Stabile … ed ha indicato la … quale consorziata esecutrice della mandataria; come già precisato, la consorziata esecutrice e la mandante, a differenza della mandataria, erano in possesso della certificazione ISO 37001.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio anche il Consorzio Stabile … avrebbe dovuto possedere la certificazione ISO 37001.
L’avere indicato, come consorziata esecutrice, la … non esclude che l’imputabilità giuridica del contratto e della sua esecuzione sia riferibile esclusivamente al Consorzio ricorrente.
L’art. 45 comma 2 lettera c) d. lgs. n. 50/16, infatti, prevede che “i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.
Proprio la necessità di tali rigidi requisiti, ha indotto la giurisprudenza a qualificare il consorzio stabile, a differenza del consorzio ordinario (anche con rilevanza esterna) e del raggruppamento temporaneo d’imprese, come istituto in cui “i partecipanti… danno… vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto” (A.P. n. 5/21).
Nello stesso senso, sempre il giudice di appello ha ritenuto che “il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”” (così Cons. Stato n. 8331/21, nello stesso senso Cons. Stato n. 964/21, Cons. Stato n. 7943/2020).
Tale configurazione giuridica del consorzio stabile comporta che “il consorzio è il solo soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura e va a stipulare il contratto con l’amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori; è il consorzio ad essere responsabile dell’esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate (le quali comunque rispondono solidalmente al consorzio per l’esecuzione ai sensi dell’art. 94, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e art. 48, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)” (Cons. Stato n. 8331/21).
L’impostazione del giudice di appello merita di essere condivisa in quanto coerente con il dato normativo; in particolare, l’art. 47 comma 2 d. lgs. n. 50/16 stabilisce che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”.
Dalla disposizione in esame, pertanto, si evince che la consorziata esecutrice non assume la qualifica di parte contrattuale, che rimane in capo al consorzio stabile, ma si limita a rispondere solidalmente, insieme a quest’ultimo, delle obbligazioni scaturenti dall’esecuzione del contratto.
Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che la titolarità del rapporto contrattuale attuato tramite la consorziata esecutrice … fa esclusivamente capo al Consorzio Stabile … il quale è l’unico soggetto a cui è giuridicamente imputabile l’esecuzione del contratto posta in essere dalla consorziata.
Ne consegue che la disposizione dell’allegato 3 al disciplinare di gara, laddove fa riferimento, nel caso di partecipazione in forma collettiva, a “ciascun componente del soggetto collettivo impiegato nell’esecuzione del contratto” deve intendersi riferita, innanzi tutto, proprio al Consorzio Stabile … il quale assume la veste di parte contrattuale cui è giuridicamente imputabile, proprio per tale motivo, l’esecuzione del contratto stesso.
Il richiamo della lex specialis anche alla figura della “consorziata esecutrice” non vale ad escludere, per le ragioni anzidette, la necessità del possesso della certificazione in capo al consorzio stabile, unica parte contrattuale, ma ha una valenza restrittiva in quanto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, richiede tale certificazione anche alla consorziata esecutrice la quale, pur se non qualificabile come parte, comunque, è l’esecutrice materiale del contratto.
Tale impostazione, del resto, è, sotto il profilo logico, coerente con la natura e le finalità cui si ispira la certificazione ISO 37001 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione” la quale costituisce uno standard internazionale per i sistemi di gestione creato, sulla base delle best practice, con lo scopo di ridurre i rischi e i costi legati a possibili fenomeni corruttivi ed è rivolta a organizzazioni pubbliche e private, di qualsiasi dimensione o natura, con la previsione dell’adozione di un approccio sistemico alla prevenzione e al contrasto della corruzione.
Se tale è la finalità della certificazione ISO 37001 sarebbe assolutamente incongruo richiederla, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dalla lex specialis, in capo alla sola consorziata esecutrice e non anche al soggetto che è titolare del rapporto contrattuale, ovvero il Consorzio stabile ricorrente...”
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IL CONSORZIO È IL SOLO SOGGETTO CHE DOMANDA DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA E VA A STIPULARE IL CONTRATTO CON L'AMMINISTRAZIONE IN NOME PROPRIO, ANCHE SE PER